Il piano di gestione

Piano di Gestione 2014

Estratto dal Piano di Gestione 2014 del Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla;

Per visualizzare l’intero documento, scarica il file


Il Consorzio di Bonifica è un Ente di diritto pubblico economico a carattere associativo.
Esso identifica un ambito ottimale su base idrografica per fornire servizi efficienti a garanzia di un più ordinato sviluppo del proprio territorio.
I Consorzi di Bonifica trovano i fondamenti giuridici della propria costituzione nel D. L. n. 215/1933.
Le funzioni amministrative statali sui Consorzi di Bonifica sono state trasferite alle Regioni con DPR n.11/1972 e DPR n.616/1977.
Il consorzio di bonifica delle Paludi di Napoli e Volla, costituito con deliberazioni della Deputazione Provinciale di Napoli 2 marzo 1894 e 28 febbraio 1896 ratificate dal Consiglio Provinciale rispettivamente con provvedimenti del 14 luglio 1894 (vistato dalla Regia Prefettura il 4 settembre successivo sotto il n. 29369) e del 3 giugno 1896 (vistato dalla Regia Prefettura il 30 luglio 1896 sotto il n. 26544) ai sensi della legge 25 giugno 1882, n. 869 e del regolamento 7 settembre 1887, n. 4963, nonché con delibera della Giunta Regionale Campania n. 9241 del 22.12.1983, è retto dallo Statuto nonché dalle leggi e regolamenti in vigore applicabili ai Consorzi di bonifica.
La Regione Campania con L.R. n. 4/2003 (che sostituisce la L.R. n. 23/1985) ha determinato (art. 33) il riordino e la ridelimitazione dei comprensori di bonifica “ai fini della razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni dei Consorzi di Bonifica in rapporto alle esigenze di unitarietà della programmazione e attuazione degli interventi di competenza”.
I comprensori di bonifica integrale sono stati ridefiniti tenendo conto degli ambiti di riferimento delle Autorità di Bacino individuate dalla Legge n. 183/1989 e dalla L.R. n. 8/1994, ovvero dei bacini idrografici. Sono stati individuati 7 comprensori:
1)          Volturno – Garigliano
2)          Medio Volturno – Calore
3)          Sarno
4)          Sele
5)          Alento
6)          Ufita
7)          Tanagro
In tali comprensori possono agire più Consorzi; in particolare, il Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla ricade nel Comprensorio di bonifica “Volturno-Garigliano”, comprendente i bacini rio d’Auriva, Savone, Agnena, Regi Lagni, Lago Patria, Alveo Camaldoli, Bacini Flegrei, Volla, la frazione inferiore del bacino del fiume Garigliano ricadente nei Comuni di Sessa Aurunca e Cellole, nonché la frazione inferiore del bacino nazionale Volturno-Garigliano, da Capua alla foce del fiume.
La Regione Campania ha confermato nel Consorzio di Bonifica uno dei principali enti attuatori della politica di difesa del territorio per la sicurezza idraulica ed idrogeologica.
Il Consiglio Regionale, sempre con L.R. n. 4/2003, ha fatto ricadere l’attività di bonifica (intesa come servizio di difesa idraulica dalle acque scolanti) nella Difesa del Suolo, ridefinendo gli ambiti di competenza dei Consorzi di Bonifica.
I rapporti con gli Enti Locali (Provincia, Comune, ATO) e le modalità di finanziamento delle attività consortili sono tuttora in fase di definizione, da parte della Regione.
Con Deliberazione n. 3296 del 21/11/2003, la Regione Campania ha definito i criteri e le metodologie per la redazione dei Piani di Classifica, ovvero le specifiche direttive per il trasferimento ed il riparto della spesa.
Nell’ambito degli adempimenti per la nuova Classificazione dei territori beneficiati dalla Bonifica è prevista la puntualizzazione di tutti gli elementi atti a garantire il riparto della spesa consortile più equo.
Per tale motivo il Consorzio si è impegnato nella redazione del presente Piano di Gestione, indispensabile per chiarire e localizzare gli elementi economici necessari alle sue attività.
Con la presente relazione, il Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla provvede dunque alla formulazione del suo primo Piano di Gestione, con l’obiettivo dichiarato di:
–            rendere più trasparente la gestione delle attività consortili;
–            migliorare l’efficienza dei servizi resi all’Utenza.
     
FINALITÀ E COMPITI DELL’ATTIVITÀ CONSORTILE DI BONIFICA
Il Consorzio di Bonifica è oggi responsabile della sicurezza idraulica / idrogeologica derivante dal buon funzionamento delle opere e della rete di scolo di sua competenza.
La “bonifica classica” degli inizi si è però evoluta nella “bonifica integrale”, per arrivare ad essere oggi “difesa del suolo”, che integra l’aspetto specificamente idraulico con quello idrogeologico.
Attraverso i Consorzi di Bonifica la Regione, ai fini di un ordinato assetto del territorio e delle sue risorse, promuove ed attua la bonifica integrale quale attività pubblica permanente di conservazione, valorizzazione e tutela del territorio, di razionale utilizzazione delle risorse idriche per uso agricolo e di salvaguardia dell’ambiente rurale.
Il Consorzio espleta le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi di bonifica e dallo Statuto dell’Ente, ovvero che siano comunque necessari al conseguimento dei propri fini istituzionali.
Tali funzioni sono:
•            la sistemazione e l’adeguamento della rete scolante, la captazione, raccolta, provvista, adduzione e distribuzione d’acqua ad usi prevalentemente irrigui, nonché la sistemazione, regimentazione e regolazione dei corsi d’acqua di bonifica ed irrigui ed i relativi manufatti;
•            il sollevamento e la derivazione delle acque e connesse installazioni;
•            la sistemazione idraulico agraria e la bonifica idraulica;
•            gli interventi di completamento, adeguamento funzionale e ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo e quelle per l’estensione dell’irrigazione con opere di captazione, raccolta, adduzione e distribuzione delle acque irrigue;
•            gli interventi realizzati in esecuzione dei piani e dei programmi adottati dalle Autorità di Bacino;
•            la progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche di bonifica affidate in concessione dalla Regione e la successiva gestione delle opere eseguite;
•            la realizzazione su concessione dello Stato e della Regione di quegli interventi di cui alla Legge 183/1989, art. 3, da eseguirsi nei comprensori di bonifica previsti dai programmi di cui agli artt. 17 e 21 della stessa legge e dall’art. 10 della L.R. n. 8/1994, ovvero negli schemi previsionali e programmatici di cui alla Legge 183/1989, art. 31;
•            la realizzazione e gestione degli impianti a prevalente uso irriguo, gli impianti per l’utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti, compresi in sistemi promiscui, funzionali ai sistemi civili e irrigui di bonifica, in applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 36/1994, art. 27;
•            l’utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l’approvvigionamento di imprese produttive, con il ricorso alle procedure indicate dalla Legge n. 36/1994, art. 27;
•            la realizzazione di quelle azioni di salvaguardia dell’ambiente ad essi affidate dallo Stato e dalla Regione secondo le indicazioni contenute nei programmi di tutela dell’ambiente;
•            la progettazione e l’esecuzione di interventi, ad essi affidati dalla Regione dagli Enti da essa dipendenti e dagli Enti locali territoriali, anche al di fuori dei comprensori di bonifica. Il relativo provvedimento di affidamento in concessione indicherà anche da quali soggetti le opere saranno gestite successivamente all’esecuzione;
•            concorrere, anche attraverso appositi accordi di programma con le competenti autorità, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e della fitodepurazione, come previsto dal D.lgs. 152/1999, art. 3, co. 6;
•            la conclusione, su iniziativa della Regione o degli Enti locali, di accordi di programma, ai sensi del D.lgs n. 267/2000, art. 34, per la realizzazione in modo integrato e coordinato tra il Consorzio e gli Enti locali di azioni di comune interesse e, comunque, per il conseguimento di obiettivi comuni rientranti nell’ambito delle rispettive finalità istituzionali;
•            la predisposizione del Piano Generale di Bonifica ed i suoi aggiornamenti, in coordinamento con i Piani di Bacino, la programmazione regionale e provinciale;
•            assumere in nome e per conto dei proprietari interessati, su loro richiesta ovvero su disposizione della Giunta Regionale, l’esecuzione e la manutenzione delle opere di bonifica obbligatorie di competenza privata e di tutte le altre opere di interesse particolare di un solo fondo o di comuni a più fondi necessari per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite e mantenute le opere pubbliche di bonifica;
•            l’assistenza dei consorziati nella trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende e nella loro gestione, nonché, su richiesta e in nome e per conto degli interessati, nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario e nel conseguimento delle relative provvidenze;
•            la realizzazione degli interventi e dei ripristini conseguenti a danni discendenti da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche;
•            l’assunzione di tutti gli altri compiti che possono essere affidati dagli organi competenti nell’interesse del Comprensorio, nonché quello di promuovere, svolgere ed incoraggiare, anche congiuntamente con gli altri Enti similari, iniziative tendenti alla formazione ed alla elevazione professionale di maestranze nel settore agricolo e della bonifica.
Il servizio di bonifica comprende, in sintesi, la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle seguenti opere, impianti ed attività inerenti alla difesa del suolo:
a)          Opere pubbliche di bonifica, ai sensi dell’art. 2 comma 1 della L.R. n. 4/2003, tra le quali sono tuttora in corso di individuazione (da parte del Presidente della Giunta Regionale) quelle ritenute di Preminente Interesse Regionale (a carico della Regione) in quanto dirette alla protezione dei territori soggetti ad esondazione dei corsi d’acqua o con difficoltà di scolo naturale
Le categorie di opere pubbliche di bonifica che possono essere dichiarate di Preminente Interesse Regionale sono:
1.           la sistemazione e l’adeguamento della rete scolante, la captazione, raccolta, provvista, adduzione e distribuzione d’acqua ad usi prevalentemente irrigui, nonché la sistemazione, regimentazione e regolazione dei corsi d’acqua di bonifica ed irrigui ed i relativi manufatti;
2.           il sollevamento e la derivazione delle acque e connesse installazioni;
3.           la sistemazione idraulico agraria e la bonifica idraulica;
4.           gli interventi di completamento, adeguamento funzionale e ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo e quelle per l’estensione dell’irrigazione con opere di captazione, raccolta, adduzione e distribuzione delle acque irrigue;
5.           gli interventi per la realizzazione degli usi plurimi delle acque irrigue, ai sensi della Legge n. 36/1994, art. 27;
6.           gli interventi realizzati in esecuzione dei piani e dei programmi adottati dalle Autorità di Bacino.
b)          Interventi pubblici di bonifica, ovvero gli interventi di manutenzione straordinaria nonché i ripristini delle opere di cui al punto a), conseguenti ai danni causati da calamità naturali in conformità alla Legge n. 185/1992 e successive modifiche. Anche in questo caso sono in fase di individuazione da parte della Giunta Regionale gli interventi ritenuti di Preminente Interesse Regionale (a carico della Regione).
c)          Opere di carattere civile-infrastrutturale consegnate ai Comuni, alle Province ed alle Comunità montane (a carico della Regione).
d)          altre opere di bonifica, la cui realizzazione è subordinata ad autorizzazione regionale ai sensi del R.D. n. 368/1904 (a cui si provvede a carico dei Consorziati beneficiati).
e)          altre opere idrauliche, la cui realizzazione è subordinata ad autorizzazione regionale a norma del R.D. n. 523/1904 (a cui si provvede a carico dei Consorziati beneficiati).

Scarica il Piano di Gestione 2014 completo in formato Pdf