Lo statuto

Capo 1°
NATURA GIURIDICA – S E D E – COMPRENSORIO – PERIMETRO FUNZIONI – POTERI
Art. 1 – Natura Giuridica – Sede
Il Consorzio di bonifica delle Paludi di Napoli e Volla, costituito con deliberazioni della Deputazione Provinciale di Napoli 2 marzo 1894 e 28 febbraio 1896 ratificate dal Consiglio Provinciale rispettivamente con provvedimenti del 14 luglio 1894 (vistato dalla Regia Prefettura il 4 settembre successivo sotto il n°29369) e del 3 giugno 1896 (vistato dalla Regia Prefettura il 30 luglio 1896 sotto il n°26544) ai sensi della legge 25 giugno 1882, n°869 e del Regolamento 7 settembre 1887, n°4963, nonché con delibera della Giunta Regionale Campania n°9241 del 22.12.1983, è retto dal presente Statuto nonché dalle leggi e regolamenti in vigore applicabili ai Consorzi di bonifica.
Il Consorzio, ai sensi dell’art.59 del R.D. 13.2.1933, n. 215, e dell’art. 16 della Legge Regionale 25.2.2003, n. 4, ha personalità giuridica pubblica a carattere associativo e rientra nell’ambito degli enti pubblici economici.
Il Consorzio ha sede in Napoli.
Art. 2 - Comprensorio
Il comprensorio del Consorzio ha una superficie territoriale totale di Ha 10.833, che ricadono nei seguenti Comuni della Provincia di Napoli:
1.           Napoli                                                           Ha 3.034
2.           Casalnuovo di Napoli                                Ha    775
3.           Casoria                                                         Ha 1.200
4.           Cercola                                                         Ha    421
5.           Massa di Somma                                        Ha    303
6.           Pollena Trocchia                                         Ha     811
7.            Pomigliano d’Arco                                     Ha 1.140
8.           S.Anastasia                                                  Ha 1.876
9.           S.Giorgio a Cremano                                  Ha     400
10.        S.Sebastiano al Vesuvio                              Ha     263
11.        Volla                                                                Ha     610
 ………                         TOTALE SUPERFICIE        Ha 10.833
Art. 3 - Perimetro del Comprensorio
Il perimetro del comprensorio consorziale comprende per intero i Comuni di Casalnuovo di Napoli; Casoria; Cercola; Massa di Somma; Pollena Trocchia; Pomigliano d’Arco; San Giorgio a Cremano; San Sebastiano al Vesuvio; Sant’Anastasia e Volla; mentre il Comune di Napoli è compreso per il 26% del suo totale e precisamente dalla strada comunale Cupa Carbone fino al Viale Maddalena; dal Viale Maddalena fino al trivio della Doganella; dal trivio della Doganella per Via Nuova del Campo fino al cavalcavia di Via Arenaccia; Via Arenaccia dal detto cavalcavia fino al bivio di Vico I° Casanova; Vico I° Casanova fino al Corso Garibaldi; Corso Garibaldi fino al Castello del Carmine e Mar Tirreno;
            La superficie ed il perimetro risultano in ogni caso dal Decreto del Presidente della Giunta regionale n°764 del 17.11.2003, emesso ai sensi degli artt.33 e 34 della Legge Regionale 25.02.2003, n°4, con il quale è stata approvata la delimitazione dei nuovi comprensori di bonifica e dei relativi perimetri consortili, nonché dalla cartografia allegata che fa fede ad ogni effetto.

 

Art. 4 - Funzioni

Il Consorzio esplica le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi statali e regionali, ovvero che siano comunque necessari per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
In particolare provvede a:
a)            la sistemazione e l’adeguamento della rete scolante, la captazione, raccolta, provvista, adduzione e distribuzione d’acqua ad usi prevalentemente irrigui, nonché la sistemazione, regimazione e regolazione dei corsi d’acqua di bonifica ed irrigui ed i relativi manufatti;
b)            il sollevamento e la derivazione delle acque e connesse installazioni;
c)            la sistemazione idraulico agraria e la bonifica idraulica;
d)            gli interventi di completamento, adeguamento funzionale e ammodernamento
degli impianti e delle reti irrigue e di scolo e quelle per l’estendimento
dell’irrigazione con opere di captazione, raccolta, adduzione e distribuzione
delle acque irrigue;
e)            gli interventi realizzati in esecuzione dei piani e dei programmi adottati dalle Autorità di bacino;
f)             la progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche di bonifica affidate in concessione dalla Regione e la successiva gestione delle opere eseguite;
g)            la realizzazione, su concessione dello Stato e della Regione, di quegli interventi di cui alla legge 183/1989, art.3, da eseguirsi nei comprensori di bonifica previsti dai programmi di cui agli artt. 17 e 21 della stessa legge e dall’art. 10 della L.R. n. 8/1994, ovvero negli schemi previsionali e programmatici di cui alla legge n. 183/1989, art.31;
h)            la realizzazione e gestione degli impianti a prevalente uso irriguo, gli impianti per l’utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti, compresi nei sistemi promiscui, funzionali ai sistemi civili e irrigui di bonifica, in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 36/1994, art.27 e dell’art.166 del D.Lgs n.152 del 3.04.2006;
i)             l’utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l’approvvigionamento di imprese produttive, con il ricorso alle procedure indicate dalla legge n.36/1994, art.27;
j)             la realizzazione   di quelle azioni di salvaguardia dell’ambiente ad essi affidate, dallo Stato e dalla Regione secondo le indicazioni contenute nei programmi di tutela dell’ambiente;
k)            la progettazione e l’esecuzione di interventi, ad essi affidati dalla Regione dagli enti da essa dipendenti e dagli enti locali territoriali, anche al di fuori dei comprensori di bonifica; il relativo provvedimento di affidamento in concessione indicherà anche da quali soggetti le opere saranno gestite successivamente all’esecuzione;
l)          concorrere, anche attraverso appositi accordi di programma con le competenti autorità, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e della fitodepurazione, come previsto dal D. Lgs. 152/1999, art.3, co.6;
m)       la conclusione,su iniziativa della Regione o degli enti locali, di accordi di
    programma ai sensi del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, art. 34, per la realizzazione in modo integrato e coordinato tra il Consorzio e gli enti locali di azioni di comune interesse e, comunque, per il conseguimento di obiettivi comuni rientranti nell’ambito delle rispettive finalità istituzionali;
n)            la predisposizione del piano generale di bonifica ed i suoi aggiornamenti, in  coordinamento con i piani di bacino, la programmazione regionale e provinciale;
o)            assumere in nome e per conto dei proprietari interessati, su loro richiesta ovvero su disposizione della Giunta regionale, l’esecuzione e la manutenzione delle opere di bonifica obbligatorie di competenza privata e di tutte le altre opere di interesse particolare di un solo fondo o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite e mantenute le opere pubbliche di bonifica;
p)            l’assistenza dei consorziati nella trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende e nella loro gestione nonché, su richiesta e in nome e per conto degli interessati, nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario e nel conseguimento delle relative provvidenze;
q)            la realizzazione degli interventi e dei ripristini conseguenti a danni discendenti da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche;
r)             l’assunzione  di tutti gli altri compiti che possano essere affidati dagli organi competenti nell’interesse del comprensorio nonché quello di promuovere, svolgere ed incoraggiare, anche congiuntamente con gli altri Enti similari, iniziative tendenti all’addestramento ed alla formazione di maestranze nel settore agricolo e della bonifica.
Art. 5 - Potere impositivo
Il Consorzio ha il potere di imporre contributi a carico dei proprietari dei beni immobili, sia agricoli che extragricoli, siti nel comprensorio di competenza che traggono beneficio dalle opere pubbliche di bonifica, secondo la disciplina di cui agli artt. 12 e 13 della L.R. n.4/2003.
I contributi di cui al precedente comma, costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi direttamente, ovvero per mezzo dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi, nei modi e termini stabiliti dalla legge.
Possono essere adottate, in via convenzionale, procedure e modalità integrative della riscossione a mezzo ruolo.
Ai fini della determinazione dell’ammontare dei contributi il Consorzio provvede alla predisposizione di un piano di classifica degli immobili rientranti nel comprensorio, che individua i benefici che essi traggono dall’attività svolta dal Consorzio, ne quantifica i rapporti, stabilendo gli indici di beneficio per ciascun immobile.
Agli effetti della determinazione dell’ammontare dei contributi vanno considerate le spese di funzionamento del Consorzio e quelle di manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica in gestione al Consorzio che non siano assunte a carico dei soggetti di cui al successivo 8°comma, ovvero della Regione o di altri enti pubblici.
Dalla determinazione delle spese da ripartire restano, comunque, escluse le opere di carattere civile-infrastrutturale consegnate ai Comuni, alle Province ed alle Comunità montane, nonché l’esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica dichiarate di preminente interesse regionale, i cui oneri di manutenzione e gestione, ai sensidell’art.2, co.3, della L.R. n.4/2003, sono a carico della Regione.
Tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, in regola con le norme vigenti in materia di depurazione e provenienti da insediamenti di qualunque natura, sono obbligati a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.
Gli utenti tenuti all’obbligo di pagamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura, ai sensi della legge n.36/94, art.14, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica connesso ai servizi di raccolta, collettamento, scolo ed allontanamento delle acque meteoriche, che è posto a carico dei soggetti gestori del servizio idrico integrato ai sensi del 4° comma dell’art. 13 della L.R. n. 4/2003.
Nelle more dell’affidamento del servizio idrico integrato, l’importo relativo ai contributi consortili di scolo di cui al precedente comma rimane a carico della Regione.
Resta fermo per i proprietari consorziati di cui al precedente comma 8, l’obbligo del pagamento dei contributi di bonifica relativi ai benefici di difesa idraulica discendenti dalla corrispondente attività svolta dal Consorzio.
II Consorzio provvede al censimento degli scarichi nei canali consortili, per ognuno dei quali vengono predisposti gli atti di concessione, individuando il relativo canone in proporzione al beneficio ottenuto. Le somme relative ai canoni  sopraindicati sono esclusivamente utilizzate per il contenimento dei contributi consortili addebitabili agli immobili ove insistono gli insediamenti da cui provengono i singoli scarichi.
Il servizio di tesoreria, per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese, è affidato ad un istituto bancario a trattativa privata, previa gara informale tra almeno cinque istituti di credito
CAPO 2°
ORGANI DEL CONSORZIO
Art. 6 - Organi del Consorzio
Sono organi del Consorzio:
a)                                l’Assemblea dei consorziati;
b)                                il Consiglio dei Delegati;
c)                                la Deputazione Amministrativa;
d)                                il Presidente;
e)                                 iI Collegio dei Revisori dei Conti;
 SEZ. 1 - L’ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI
Art. 7 - Costituzione
L’Assemblea dei consorziati ha funzioni elettive; essa è costituita da tutti i proprietari di immobili siti nel comprensorio consortile, iscritti nel catasto del Consorzio, che godano dei diritti civili e siano in regola con il pagamento dei contributi consortili.
Fino alla costituzione del catasto consortile nelle aree di ampliamento del Consorzio definite ai sensi degli artt. 33 e 34 della legge regionale 25 febbraio 2003 n. 4 con il DPRG n. 764 del 13.11.2003, l’Assemblea dei consorziati è costituita da tutti i proprietari degli immobili siti nel preesistente comprensorio consortile, iscritti nel catasto del Consorzio, che godano dei diritti civili e siano in regola con il pagamento dei contributi consortili.
Solidalmente con il proprietario o in luogo dello stesso, se lo richiedono, sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte dell’Assemblea dei consorziati i titolari di diritti reali, nonché gli affittuari ed i conduttori dei terreni ricadenti nel comprensorio i quali, per norma di legge o per contratto, siano tenuti a pagare, in tutto o in parte, i contributi consortili.
L’Assemblea dei consorziati elegge i membri elettivi del Consiglio dei DelegatiArt.
 
Art. 8 - Elezioni
Ai fini delle elezioni dei Delegati, i consorziati sono suddivisi in quattro fasce, a seconda del diverso carico contributivo.
Alla prima fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale ed il numero delle ditte consorziate.
Alla seconda fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima fascia ed il numero totale delle ditte contribuenti del Consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima fascia.
Alla terza fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima e della seconda fascia ed il numero totale delle ditte contribuenti del Consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima e alla seconda fascia.
Alla quarta fascia appartengono i consorziati che non rientrano nelle prime tre fasce.
La contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi precedenti sono desunti dai ruoli dei contributi consortili relativi all’anno precedente a quello in cui vengono indette le elezioni.
L’elezione del Consiglio dei Delegati si svolge a scrutinio segreto, contemporaneamente e separatamente, fascia per fascia, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi nella lista degli aventi diritto al voto della rispettiva fascia.
        Le liste dei candidati sono presentate da un numero di consorziati non inferiore al 2% degli aventi diritto al voto della fascia, esclusi i candidati.
 Nell’ambito di ciascuna fascia, il numero dei delegati da assegnare a ciascuna lista, è pari alla percentuale di voti ottenuti dalla lista; in caso di resto, i Delegati da assegnare sono attribuiti alle liste con maggiori quozienti.
Sono eletti, all’interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.
 Se in una fascia è stata presentata una sola lista di candidati, gli elettori possono dare il voto di preferenza anche ad aventi diritto al voto della medesima fascia, non compresi nella lista presentata. In questo caso, risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Nei casi previsti ai commi 9 e 10, a parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.
Ogni fascia elegge un numero di Delegati, sul totale da eleggere, percentualmente pari al rapporto tra la contribuenza della singola fascia e la contribuenza consortile totale.
Art. 9 – Diritto al voto
Ogni membro dell’Assemblea dei consorziati ha diritto ad un solo voto, a meno che non ricopra anche la qualifica di rappresentante legale di persone giuridiche, ovvero di curatore o amministratore di fallimento, secondo quanto previsto al 3° comma del presente articolo. In tal caso ha diritto a due voti distinti.
Ogni avente diritto al voto, da esercitarsi nella fascia in cui risulta maggior contribuente, può farsi rappresentare nell’Assemblea dei consorziati, mediante delega, da un altro consorziato iscritto nella stessa fascia e votante nella stessa sezione; non è ammesso il cumulo di più di due deleghe. Non hanno diritto al voto i consorziati persone fisiche che non godono dei diritti civili.
Per le persone giuridiche, per i minori e per gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall’amministratore.
In caso di comunione, il diritto al voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa al quale è conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega, si considera quale rappresentante, il primo intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto, con dichiarazione dello stesso di inesistenza di deleghe da parte degli altri titolari della comunione.
In ogni caso, i soggetti di cui ai commi 3 e 4 depositano alla segreteria del Consorzio, venti giorni prima della riunione dell’Assemblea dei consorziati, le relative deleghe o atti abilitanti all’espressione del voto.
Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante è autenticata da notaio, segretario comunale o funzionario del Consorzio all’uopo autorizzato.
 
Art.10 – Ineleggibilità ed incompatibilità
Non possono essere eletti nel Consiglio dei Delegati:
a)            gli interdetti e gli inabilitati;
b)            i falliti;
c)            gli interdetti dai pubblici uffici;
d)            coloro che hanno riportato condanne o sono sottoposti a misure che non consentono le iscrizioni nelle liste elettorali politiche, salvi gli effetti della riabilitazione;
e)            i dipendenti della Regione cui competono funzioni di controllo sull’amministrazione del Consorzio;
f)             i dipendenti, a qualsiasi titolo, del Consorzio;
g)            coloro che gestiscono il denaro consortile o che, avendolo gestito, non ne hanno reso il conto;
h)            coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
i)              coloro che eseguono opere per conto del Consorzio;
j)              coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio.
Le cause suindicate, se intervengono in corso di mandato, comportano decadenza dall’incarico.
Le cariche di Presidente, Vicepresidente e componente della Deputazione Amministrativa sono incompatibili con la carica di Consigliere regionale, Presidente e Vicepresidente della giunta provinciale, Sindaci dei Comuni ricadenti totalmente o parzialmente nel comprensorio consortile e Presidenti degli enti strumentali della Regione.
Sezione 2 IL CONSIGLIO DEI DELEGATI
Art. 11 – Composizione
II Consiglio dei Delegati è composto da dodici consiglieri eletti dall’Assemblea dei consorziati fra gli aventi diritto al voto, e quattro membri di diritto, di cui tre nominati da ogni Amministrazione provinciale ricadente, in tutto o in parte, nel perimetro consortile e uno nominato dalla Regione.
Art. 12 - Competenze
Il Consiglio dei Delegati determina l’indirizzo operativo ed amministrativo del Consorzio e ne controlla l’attuazione; esercita la potestà regolamentare attribuitagli dalle leggi e dal presente Statuto; approva i piani e programmi dell’attività consortile.
Spetta, in particolare, al Consiglio dei Delegati:
a)      proclamare i risultati delle votazioni dell’Assemblea dei consorziati e gli eletti;
b)      eleggere, tra i suoi membri elettivi, con separate votazioni, adottate a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti dei presenti, il Presidente ed il Vice Presidente;
c)      eleggere, con voto segreto e con la maggioranza dei voti dei presenti, gli altri componenti della Deputazione Amministrativa, in numero non superiore a quattro, le preferenze esprimibili non devono essere superiori ai due terzi dei componenti da eleggere;
d)      eleggere tre revisori dei conti effettivi e due supplenti;
e)       stabilire il compenso spettante per l’espletamento della carica, ad un numero massimo di tre componenti della Deputazione Amministrativa, essendo la partecipazione all’organo degli altri componenti eletti a titolo gratuito;
f)       adottare lo Statuto e le sue eventuali variazioni;
g)      adottare i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione variabile e le eventuali modifiche;
h)      approvare il programma triennale e l’elenco annuale degli interventi unitamente al  bilancio preventivo;
i)       predisporre il piano generale di bonifica;
j)       convocare l’Assemblea dei consorziati per le elezioni del Consiglio dei Delegati;
k)      adottare   il piano di classifica per il riparto delle spese di manutenzione ed esercizio delle opere in gestione al Consorzio, nonché delle spese generali di funzionamento;
l)       deliberare il bilancio di previsione e le relative variazioni;
m)    deliberare il conto consuntivo;
n)      deliberare l’assunzione di mutui;
o)      deliberare sull’acquisto e sull’alienazione di beni immobili, nonché sulla
costituzione, modificazione ed estinzione degli altri diritti reali immobiliari;
p)      deliberare la costituzione, nel suo interno, di commissioni aventi compito di istruire e riferire, in sede consultiva, su materie di sua competenza;
q)      deliberare la partecipazione con responsabilità limitata ad Enti, Società ed Associazioni la cui attività rivesta interesse per la bonifica e per l’irrigazione, nonché per la tutela delle acque e dell’ambiente;
r)       deliberare la decadenza dalle cariche qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo art. 23;
s)      deliberare su tutti gli argomenti sottoposti al suo esame dalla Deputazione Amministrativa.
 
Art. 13 - Convocazione
Il Consiglio dei Delegati si riunisce di diritto non meno di due volte all’anno.
Le riunioni del Consiglio dei Delegati hanno luogo nella sede del Consorzio o in altro edificio idoneo allo scopo.
La convocazione del Consiglio dei Delegati è disposta dal Presidente, con preavviso, mediante lettera raccomandata, spedita almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’atto di convocazione deve contenere l’ordine del giorno ed indicare il luogo, il giorno e l’ora della riunione.
In caso di urgenza, la convocazione deve essere disposta con preavviso di quarantotto ore, esclusi i giorni festivi, mediante comunicazione telegrafica.
Almeno quarantotto ore prima della riunione, esclusi i giorni festivi e quelli non lavorativi, gli atti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno saranno depositati presso la Segreteria del Consorzio, a disposizione dei Consiglieri.
Il Consiglio dei Delegati è altresì convocato, mediante lettera raccomandata e con indicazione degli argomenti da trattare, su richiesta della maggioranza dei componenti la Deputazione Amministrativa o di almeno un quinto dei consiglieri in carica o del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi del successivo art. 34, ultimo comma.
Il Consiglio dei Delegati si riunisce in prima seduta entro trenta giorni dalla data delle operazioni elettorali su convocazione del Presidente uscente.
Assume la presidenza provvisoria il consigliere eletto con il più alto numero di voti preferenziali
Sezione 3 – DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 14 - Composizione
La Deputazione Amministrativa è composta dal Presidente del Consorzio, dal Vicepresidente e da altri quattro membri eletti ai sensi dell’art.12 lett.c), nonché dal Rappresentante della Regione.
Art. 15 - Competenze
Spetta alla Deputazione Amministrativa:
a)            approvare l’elenco degli aventi diritto al voto;
b)            nominare i componenti dei seggi elettorali;
c)            deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all’Autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;
d)            predisporre lo Statuto, i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione variabile;
e)             provvedere alla costituzione, modificazione e risoluzione dei rapporti di lavoro del personale dipendente;
f)             predisporre il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le relative relazioni;
g)            deliberare con riguardo ai capitoli delle spese correnti, suddivisi in articoli, gli
scostamenti degli stanziamenti che, nell’ambito di ogni singolo capitolo, non
alterano il totale generale dello stesso;
h)            deliberare sui ruoli di contribuenza, sulla base dei piani di classifica di cui all’art. 12 lett. l) e del bilancio preventivo, deliberati dal Consiglio dei delegati;
i)             deliberare sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia, per lo svolgimento di operazioni necessarie per l’adempimento delle finalità istituzionali dell’Ente, di crediti nei confronti dello Stato, della Regione, di Enti e di privati;
j)             deliberare sui progetti di massima generali ed esecutivi, anche ai fini della manutenzione ed esercizio delle opere, sulle perizie anche suppletive, di variante e di assestamento nonché sugli adempimenti dovuti e conseguenziali all’esecuzione e collaudazione dei lavori;
k)            deliberare sulle domande di concessione e di finanziamento dei lavori pubblici;
l)             disporre sull’affidamento dei lavori, servizi e forniture ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamento;
m)          deliberare sugli accordi di programma di cui al precedente art. 4;
n)            disporre per l’aggiornamento del catasto consortile, nonché dell’elenco degli scarichi nei canali consortili e dei relativi atti di concessione;
o)            predisporre ed aggiornare il piano per l’organizzazione dei servizi di emergenza del settore della bonifica che indica, fra l’altro, l’apparato organizzativo preposto al funzionamento delle strutture di bonifica;
p)            predisporre l’elenco annuale ed il piano triennale degli interventi da approvarsi da parte del Consiglio dei Delegati unitamente al bilancio di previsione;
q)            deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili, sulle locazioni e conduzioni dei beni immobili;
r)             dare attuazione agli indirizzi generali approvati dal Consiglio dei Delegati;
s)            deliberare sui servizi di Esattoria, Tesoreria e Cassa;
t)             deliberare sulle licenze e concessioni temporanee ai consorziati;
u)            sovraintendere alla regolare conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consorziali;
v)            decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
w)           provvedere sulle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri organi consorziali – semprechè non ritenga di sottoporle all’esame del Consiglio dei Delegati – dandone notizia al Consiglio stesso nella adunanza immediatamente successiva.
Art. 16 – Provvedimenti di urgenza
In caso di urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio dei Delegati, la Deputazione Amministrativa può deliberare sulle materie di competenza del Consiglio stesso, ad eccezione di quelle indicate alle lettere a), b), c), d), f), i), j), del precedente articolo12.
Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio dei Delegati nella sua riunione immediatamente successiva.
La mancata ratifica comporta la responsabilità degli Amministratori che hanno adottato l’atto.
Rimangono salvi tutti gli effetti dell’atto amministrativo adottato fino al momento della negata ratifica.
Art. 17 – Convocazione
La Deputazione Amministrativa viene convocata dal Presidente non meno di sei volte all’anno. Deve altresì essere convocata quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta con l’indicazione degli argomenti da trattare.
Le riunioni della Deputazione Amministrativa hanno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dal Presidente.
La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai componenti almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
 Nell’avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.
In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma non meno di due giorni prima della data della riunione.
Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all’ordine del giorno dandone comunicazione telegrafica ai componenti la Deputazione Amministrativa almeno ventiquattro ore prima dell’adunanza, con esclusione dei giorni festivi.
Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei componenti, almeno un giorno libero prima dell’adunanza, con esclusione dei giorni festivi e di quelli non lavorativi.
 
Sezione 4 - Presidente – Vicepresidente
Art. 18 - Presidente
II Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio.
Il Presidente esercita le seguenti principali funzioni:
a)            sovrintende l’Amministrazione consorziale;
b)            convoca e presiede il Consiglio dei Delegati e la Deputazione Amministrativa;
c)            firma i ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi consortili;
d)            promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni, aventi carattere d’urgenza, sottoponendoli alla ratifica della Deputazione Amministrativa;
e)            sovrintende ai pagamenti e alle riscossioni in esecuzione delle delibere degli organi consorziali, controfirmando i relativi atti;
f)             firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza con facoltà di delegare, limitatamente a quest’ultima e per determinate materie, la Direzione del Consorzio;
g)            cura l’esecuzione delle deliberazioni degli organi consorziali;
h)            denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica rilevate dagli uffici;
i)             stipula, sulla base delle deliberazioni della Deputazione Amministrativa, gli accordi di programma di cui al precedente art. 4;
j)             presiede alle gare e alle licitazioni per l’aggiudicazione di appalti e forniture, con possibilità di delega ad altro componente della Deputazione Amministrativa;
k)            delibera, in caso d’urgenza tale da non consentire la convocazione della Deputazione Amministrativa, sulle materie di competenza della Deputazione Amministrativa stessa escluse quelle indicate all’art. 15, lett. w), e all’art. 16.
Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica della Deputazione Amministrativa nell’adunanza immediatamente successiva.
Art. 19 - Vicepresidente
Sezione 5 - Disposizioni comuni
Art.20 - Accettazione cariche elettive
L’elezione si perfeziona con la proclamazione degli eletti, come previsto dal precedente art. 12, lett. a).
Alla convalida della elezione dei Consiglieri provvede il Consiglio dei Delegati nella prima seduta.
L’elezione a Presidente, Vicepresidente e a componente della Deputazione Amministrativa si perfeziona con l’accettazione della carica, dichiarata seduta stante al Consiglio dei Delegati e messa a verbale, o comunicata al Consorzio con lettera raccomandata entro otto giorni dal ricevimento deIl’avviso del risultato delle elezioni.
In caso di mancata accettazione della carica di Presidente, di Vicepresidente o componente della Deputazione Amministrativa, il Consiglio dei Delegati procederà a nuova elezione nella stessa seduta, ovvero in quella immediatamente successiva alla data di ricevimento della lettera di rinuncia.
Art. 21 – Durata cariche elettive
I componenti degli organi del Consorzio restano in carica cinque anni.
II quinquennio decorre per tutti gli organi dalla data di scadenza formale dei precedenti organi.
Le elezioni del Consiglio dei Delegati potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio.
 
Art. 22 - Scadenza cariche elettive
I componenti il Consiglio dei Delegati entrano in carica all’atto della scadenza dell’Aministrazione uscente.
Il Presidente, il Vicepresidente e l’altro componente la Deputazione Amministrativa entrano in carica all’atto dell’accettazione di cui al precedente art. 20.
Gli organi cessati per scadenza del termine rimangono investiti della gestione interinale del Consorzio, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione sino all’effettivo insediamento dei nuovi corrispondenti organi.
 
Art. 23 – Cessazione cariche elettive
-                     dimissioni;
-                     decadenza che viene pronunciata dal Consiglio dei delegati quando sia venuto meno uno dei requisiti di eleggibilità previsti dall’art. 24 della L.R. n.4/2003;
-                      annullamento dell’elezione per mancanza di un requisito di capacità od eleggibilità o per irregolarità delle operazioni elettorali;
-                     accertata inabilità fisica o impedimento di carattere permanente incompatibile con l’esercizio della funzione;
-                     mancata partecipazione al Consiglio dei Delegati o alla Deputazione Amministrativa per tre volte consecutive senza giustificato motivo;
-                     inottemperanza all’obbligo previsto dal successivo art. 28.
Art. 24 - Dimissioni e decadenza dalle cariche
Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata indirizzata al Consorzio.
Esse devono essere assunte immediatamente al protocollo; sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio dei Delegati, previa comunicazione dei motivi all’interessato.
 
Art. 25 - Vacanza cariche
Nell’ipotesi di cui ai precedenti articoli 23 e 24, il consigliere può essere sostituito con deliberazione del Consiglio dei Delegati – da adottarsi entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla vacanza del seggio – solo se, nella stessa lista della medesima fascia, vi erano uno o più candidati non eletti. Nella seconda ipotesi viene prescelto il candidato che ha conseguito il maggior numero dei voti.
I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.
Quando il Presidente, il Vicepresidente o il terzo componente la Deputazione Amministrativa cessino dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro un mese il Consiglio dei Delegati per provvedere alla loro sostituzione.
Nel caso che il numero dei componenti assegnati al Consiglio dei Delegati scenda al di sotto della maggioranza dei componenti, dovrà essere convocata l’assemblea dei Consorzi per il rinnovo del Consiglio stesso, secondo le disposizioni e procedure previste nella legge regionale n.4/2003, nonché nel presente Statuto.
 
Art. 26 - Validità adunanze
Le adunanze del Consiglio dei Delegati sono valide con la presenza della maggioranza dei Delegati in carica.
Il Consiglio dei Delegati, in assenza del presidente e del Vice Presidente, elegge uno dei suoi componenti alla presidenza della seduta.
Le adunanze della Deputazione Amministrativa sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, tra cui  i l   Presidente o il Vicepresidente.
Art. 27 - Segreteria organi consorziali
II Direttore del Consorzio assiste alle sedute del Consiglio dei Delegati e della Deputazione Amministrativa con voto consultivo.
La Segreteria degli organi consorziali viene svolta dal Direttore o da funzionario da lui delegato.
Nel caso in cui si discutano questioni riguardanti i componenti gli organi, il Direttore o altro funzionario presente alla seduta, l’interessato dovrà assentarsi e, qualora trattasi del Segretario, le funzioni di quest’ultimo saranno assunte dal più giovane dei presenti.
Potranno essere chiamati ad assistere alle sedute del Consiglio dei Delegati e della Deputazione Amministrativa altri funzionari del Consorzio od estranei, perché forniscano chiarimenti su determinati argomenti.
Art. 28 Astensioni
Il Consigliere o il componente la Deputazione Amministrativa che, in merito all’oggetto di una determinata deliberazione abbia, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve assentarsi temporaneamente dalla riunione.
La violazione dell’obbligo fissato al precedente comma comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferma restando la responsabilità per danni, oltrechè la possibilità di annullamento della deliberazione nell’ipotesi in cui, senza il voto di chi doveva astenersi, non si fosse raggiunta la maggioranza prescritta.Art. 29 –Votazioni
Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta.
Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, il voto del Presidente viene computato come doppio, semprechè serva a raggiungere la maggioranza di cui al comma precedente.
Art. 30 - Verbali adunanze
Per ogni adunanza viene redatto dal Segretario un verbale, il quale dovrà contenere la data, l’ora e il luogo dell’adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all’ordine dei giorno e un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e, in quella sede, ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l’ora in cui viene chiusa la riunione.
I verbali sono firmati dal Presidente e da colui che ha svolto le funzioni di segretario.
Art. 31 – Pubblicazione deliberazioni
Le deliberazioni degli organi consorziali debbono essere pubblicate nell’Albo del Consorzio per 15 giorni consecutivi, con inizio della pubblicazione non oltre il quinto giorno successivo alla data della loro adozione.
Gli allegati che hanno formato oggetto di approvazione debbono essere tenuti a disposizione di chiunque vi abbia interesse in conformità a quanto disposto nella legge n. 241/90 e successive integrazioni e nel Regolamento consortile che disciplina le modalità di accesso e i casi di esclusione dall’accesso ai documenti amministrativi del Consorzio.
    Le deliberazioni attinenti i controlli di legittimità e di merito, ex artt. 30 e­ 31 della L.R. n.4/2003, sono trasmesse alla. Giunta regionale entro 10 giorni dalla loro adozione.
Le deliberazioni soggette al controllo di legittimità e di merito, indicate all`art.30 della L.R. n.4/2003 restano depositate presso la sede del Consorzio per 30giorni e del deposito è data notizia a mezzo di avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 32 - Copia deliberazioni
Gli interessati possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli organi consorziali e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime, ai sensi e nei limiti di cui al Regolamento consortile per la disciplina delle modalità di accesso e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi del Consorzio.
 
Art. 33 – Opposizioni
Contro tutte le deliberazioni gli interessati possono proporre opposizioni dinanzi all’organo che le ha emanate entro sette giorni decorrenti dall’ultimo di pubblicazione.
            L’atto di opposizione è esaminato nella prima adunanza dell’organo competente ed è deciso con motivata deliberazione da comunicarsi al ricorrente a mezzo raccomandata a. r. entro 10 giorni.
            L’opposizione non sospende l’esecutività della deliberazione.
            Tutte le deliberazioni degli organi consortili sono esecutive fin dalla loro adozione, salvo quanto previsto dagli artt.30 e 31 della L.R. n.4/2003.
 
Sezione 6 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 34 - Costituzione, Funzioni, Durata
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che sono eletti dal Consiglio dei Delegati.
Uno dei membri effettivi, con funzioni di Presidente, deve essere iscritto all’Albo professionale dei Dottori Commercialisti o nell’Albo dei Ragionieri.
Non possono essere eletti alla carica di Revisore dei Conti e se nominati decadono dall’Ufficio:
a)            i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
b)            i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
c)            coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell’interdizione;
d)            coloro che non abbiano la cittadinanza italiana;
e)            coloro che abbiano riportato condanne che non consentono la iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l’iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
f)             coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
g)            coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
h)            coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora;
i)             i dipendenti della Regione cui competono funzioni di controllo sull’amministrazione del Consorzio.
 Non possono inoltre essere eletti Revisori i componenti il Consiglio dei Delegati, i dipendenti e gli ex dipendenti del Consorzio che percepiscono la pensione consortile, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.
 I componenti il Collegio durano in carica cinque anni e non sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori dei Conti:
a)            vigila sulla gestione del Consorzio;
b)            presenta al Consiglio dei delegati una relazione sul bilancio preventivo, sulle
relative variazioni e sul rendiconto consuntivo ed esprime proprio parere sugli atti di variazione di bilancio;
c)            accerta la corrispondenza del bilancio e del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
d)            esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.
Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste alle adunanze del Consiglio dei Delegati.
Il Presidente del Collegio o altro Revisore dal primo di volta in volta delegato, assiste alle adunanze della Deputazione Amministrativa.
I Revisori dei conti possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, dandone successiva immediata comunicazione scritta al Presidente del Collegio.
Il Revisore che, senza giustificato motivo, manchi a tre riunioni consecutive del Collegio decade dalla carica.
In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, il Consiglio provvede alla sostituzione dei Revisori effettivi e supplenti entro tre mesi dalla vacanza. I Revisori così nominati decadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
I Revisori supplenti – con precedenza al più anziano di età – sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica, nelle more della emanazione. del provvedimento d’integrazione del Collegio di cui al comma precedente.
Delle riunioni del Collegio dei Revisori viene redatto verbale che deve essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione di tutti i presenti.
Il Collegio delibera a maggioranza. I dissenzienti hanno diritto di fare iscrivere a verbale i. motivi del proprio dissenso.
Qualora il Collegio dei Revisori dei Conti accerti gravi irregolarità dovrà chiedere al Presidente l’immediata convocazione del Consiglio dei Delegati, ai sensi del precedente art. 13.
 
Sezione 7AMMINISTRAZIONE
Art. 35 - Gestione patrimoniale e finanziaria.
La gestione del Consorzio è informata ai principi generali della contabilità finanziaria e di quella economico-patrimoniale ed è disciplinata dal Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria del Consorzio.
L’esercizio finanziario del Consorzio coincide con l’anno solare.
Il bilancio di previsione è approvato e inviato al controllo entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
Il conto consuntivo è approvato e trasmesso al controllo entro il 30 giugno dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio.
Le variazioni al bilancio di previsione nel corso dell’esercizio di competenza devono essere deliberate entro il 30 novembre di ciascun anno
 
SEZIONE 8^- REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI CONSORTILI
Art. 36 – SEZIONI ELETTORALI
Le operazioni di voto avranno luogo in sezioni il cui numero è stabilito proporzionalmente rispetto agli aventi diritto al voto per Comune. Il numero e l’ubicazione delle stesse saranno rese pubbliche con il manifesto di avviso delle elezioni.
 
Art. 37 – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO
La formazione dell’elenco degli aventi diritto al voto e la composizione delle fasce di contribuenza avviene ogni qualvolta viene convocata l’Assemblea. L’elenco contiene per ciascun avente diritto al voto:
-                   l’attribuzione della fascia;
-                   le generalità;
-                   l’ammontare complessivo del contributo iscritto nei ruoli dell’esercizio finanziario in corso alla data della delibera di indizione delle elezioni;
-                   l’indicazione della sezione presso la quale deve essere esercitato il diritto di voto.
La delibera del Consiglio dei Delegati di approvazione dell’elenco e della composizione della fasce degli aventi diritto è pubblicata nell’albo consortile presso l’albo pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio per un periodo di 15 gg. consecutivi. Durante lo stesso periodo l’elenco dovrà essere a disposizione di chi voglia prenderne visione presso gli uffici del Consorzio e dei Comuni anzidetti. Dell’avventuto deposito e possibilità di visione dovrà essere data contemporanea notizia mediante avviso da pubblicarsi su due quotidiani scelti tra quelli a maggiore diffusione locale e con affissione murale nei Comuni.
Nell’avviso dovranno essere indicati il termine e le modalità per la presentazione di eventuali reclami riportando il testo degli artt. 7,8,9 dello Statuto Consortile e del precedente art. 36.
Per comprensorio consortile, ai fini delle operazioni elettorali, si intende quello costituito dai Comuni riportati nell’elenco degli aventi diritto al voto.
 
 
 
Art. 38 – RECLAMI CONTRO L’ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO
I reclami contro le risultanze dell’elenco sono inviate presso la sede consortile a mezzo raccomandata a. r. entro il termine perentorio di venti giorni dall’ultimo di pubblicazione.
Il Consiglio dei Delegati, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, si pronuncia, con provvedimento motivato, sui reclami presentati. La decisione è comunicata ai ricorrenti con racc. a. r.
Deciso sui ricorsi ed acquisite le designazioni dei rappresentanti di cui ai comma terzo e quarto dell’art. 9 dello Statuto, il Consiglio dei Delegati introduce nell’elenco degli aventi diritto le eventuali rettifiche di cui al punto precedente e dispone l’invio dello stralcio per le rispettive sezioni, recependo con atto deliberativo l’approvazione definitiva degli aventi diritto al voto.
Art. 39 – CONVOCAZIONE DEL CORPO ELETTORALE
La convocazione dell’Assemblea viene fatta dal Presidente del Consorzio previa deliberazione del Consiglio dei Delegati, mediante manifesto da pubblicarsi nell’Albo consortile, presso l’albo pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio e tramite affissione murale nei Comuni e nelle frazioni del comprensorio almeno quaranta giorni prima di quello fissato per l’Assemblea. Nel manifesto saranno indicati, tra l’altro, il giorno, l’ora di inizio e termine delle votazioni nonché il numero e le sedi delle sezioni e la ripartizione per fasce di contribuenza e le modalità di presentazione delle liste di candidati. Sarà riportato il testo degli artt.7, 8 e 9 dello Statuto Consortile. Della data di convocazione dell’Assemblea verrà data comunicazione mediante avviso da pubblicarsi su due quotidiani a diffusione locale, da ripetersi entro giorni sette prima delle votazioni.
 
Art. 40 – SCHEDE PER LA VOTAZIONE
Le schede per la votazione sono di tipo unico ma di diverso colore a seconda della fascia di rappresentanza e devono riprodurre in apposito riquadro, posto in testa a ciascuna lista presentata ed ammessa, in carattere grande, un numero progressivo arabo di contrassegno, secondo l’ordine di presentazione. Nello spazio situato sotto il riquadro del contrassegno numerico saranno indicati il/i nominativo/i del/i candidati in modo che l’elettore eserciti la facoltà di esprimere la preferenza con riferimento alla lista votata.
 
 
Art. 41 – LISTE DI CANDIDATI
Fermo restando quanto precisato agli art. 8, 9 e 10 dello Statuto Consortile, le liste devono essere consegnate, entro le ore 12,00 del venticinquesimo giorno anteriore a quello di convocazione dell’Assemblea, ad un funzionario, all’uopo delegato dal Presidente, che ne accuserà ricevuta apponendo l’ora di consegna, la data e la propria firma di ricevuta sul duplo predisposto dal presentatore. Le liste devono essere firmate per accettazione, in ciascun foglio, dai candidati. Le firme dei candidati e quelle dei presentatori delle liste dovranno essere dichiarate autentiche nelle forme di legge ovvero, per i soli candidati, apposte innanzi ai funzionari del Consorizo all’uopo designati dal Presidente. Sia i candidati che i presentatori devono essere elettori di quella fascia, la lista deve contenere nominativi di candidati in numero uguale a quelli da eleggere per ciascuna fascia elencati in numero progressivo, indicando cognome, nome, data e luogo di nascita. I presentatori delle liste, nel numero previsto dall’art. 8, non possono essere indicati come candidati. I candidati e i presentatori non possono figurare in più di una lista. Qualora più liste contengano uguali firme di candidati o di presentatori, avrà efficacia la firma apposta sulla lista pervenuta anteriormente, considerandosi come non apposta la firma in liste successive, con tutte le conseguenze in ordine al raggiungimento dei limiti fissati per la presentazione.
Le determinazioni, motivate, in ordine all’accettazione delle liste o ogni altra notizia sono comunicate al primo dei firmatari presentatori della lista entro tre giorni feriali dalla presentazione. Eventuali integrazioni devono essere acquisite entro il giorno precedente al termine previsto per la pubblicazione delle liste e dei candidati e le conseguenti determinazioni non sono ricorribili.
Ultimate le operazioni riguardanti la presentazione e l’accettazione delle liste, il Presidente assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, secondo l’ordine di presentazione rispettando altresì l’ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste. La pubblicazione delle liste avverrà a cura del Presidente, a mezzo manifesto murale da affiggersi nell’Albo consortile e presso l’albo pretorio dei Comuni del comprensorio entro il quindicesimo giorno precedente la data di riunione dell’Assemblea.
Art. 42 – REGOLAMENTO DELLE VOTAZIONI
Ogni scheda valida rappresenta un voto di lista, infatti l’elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per i cadindati insclusi nella lista votata, apponendo un segno nella zona relativa alla stessa. L’elettore può altresì votare singoli candidati indicati nella stessa lista apponendo un segno nelle relative caselle, stampate a fianco dei nominativi medesimi.
Qualora per una fascia sia presente una sola lista, gli elettori possono dare la preferenza anche ad aventi diritto al voto della medesima fascia, non compresi nella lista presentata, ed a tal fine saranno tracciate tante righe in bianco quanti sono i consiglieri da eleggere in quella fascia sulle quali l’elettore potrà scrivere nome e cognome del consigliere da eleggere. In questo caso risulteranno eletti coloro che avranno avuto il maggior numero di voti.
Qualora sulla scheda risulti votato un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere, la scheda sarà considerata nulla al pari delle ipotesi di riconoscibilità dell’elettore, di votazione di più liste, di impossibilità all’attribuzione del voto. Della circostanza sarà redatto verbale.
Alla votazione gli elettori sono ammessi nell’ordine di presentazione al seggio previo riconoscimento tramite:
-                     esibizione di idoneo documento di identità valido i cui estremi vengono annotati nella apposita colonna dell’elenco di seggio,
-                     attestazione di identità da parte di un membro del seggio che a tal fine appone la propria firma nella colonna di identificazione dell’elenco dei votanti;
-                     presentazione da parte di altro elettore che, identificato, apporrà la propria firma nella predetta colonna.
All’atto del riconoscimento vanno esibite le eventuali deleghe, conferite a norma dell’art. 9 dello Statuto, con firma certicata ai sensi di legge. Nell’ipotesi di autocertificazione, colui che è delegato dovrà previamente acquisire il visto del funzionario del Consorzio che sarà preposto dall’Ente.
La delega è consentita, per altro votante del medesimo seggio e della medesima fascia, per un numero non superiore a due.
Le votazioni dovranno aver luogo in un giorno festivo e tra l’apertura e chiusura di esse debbono trascorre almeno dodidci ore. Gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per la chiusura delle votazioni si trovino nella sezione sono ammessi a votare.
Il Presidente del seggio consegnerà a ciascun votante la scheda relativa alla fascia di iscrizione.
L’elettore, espresso il suo voto consegnerà la scheda elettorale, dopo averla chiusa, al Presidente del seggio, il quale, dopo averne riscontrato l’integrità la farà introdurre nell’apposita urna. Nel contempo uno degli scrutatori apporrà la firma accanto al nome dell’elettore contenuto nell’elenco degli aventi diritto al voto. Subito dopo la chiusura delle votazione, il Presidente e gli scrutatori procederanno allo scrutinio.
Art. 43 – VERBALI RELATIVI ALLE OPERAZIONI ELETTORALI-RECLAMI
Il Presidente e gli scrutatori decidono a maggioranza sulle questioni che dovessero insorgere in seguito alle operazioni di voto, riportandone le decisioni nei verbali, così come per tutte le operazioni di voto dovrà essere redatto apposito verbale da trasmettersi senza indugio alla Sezione elettorale Centrale presso la sede legale dell’Ente, unitamente a tutte le schede, comprese quelle nulle o non utilizzate, alle deleghe ed agli altri atti. Il mattino seguente si procederà al riconto dei voti e si redigerà verbale a cura del Presidente della sezione elettorale centrale. Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.
Sono eletti all’interno di ciascuna lista i candidati, attribuiti a seguito della proporzione di cui all’art. 8 dello Statuto Consortile, che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali. Nell’ipotesi di più candidati che abbiano conseguito pari numero di voti risulteranno eletti i candidati la cui lista ha ottenuto il maggior numero di preferenze ed in ipotesi di parità di voti tra candidati della medesima lista, risulterà eletto quello che nella stessa è indicato secondo l’ordine di lista. I risultati sono pubblicati, all’albo consortile e per la durata di tre giorni non festivi. Entro cinque giorni dall’inizio della pubblicazione può essere inoltrato reclamo allo stesso Consiglio dei Delegati contro le operazioni elettorali. Il Consiglio dei delegati entro i successivi dieci giorni decide sugli eventuali reclami pervenuti e proclama con pubblicazione all’Albo consortile, entro gli ulteriori tre giorni, i risultati definitivi delle votazioni, i nominativi degli eletti fissando contestualmente la convocazione del nuovo Consiglio, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto Consortile. I relativi verbali e gli atti inerenti sono inviati senza ritardo al Presidente della Giunta Regionale. Eventuali ricorsi avverso i risultati delle elezioni, sono presentati al Presidente della Giunta Regionale entro dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione e copia inviata anche al Consorzio.
 Nel caso di rinunzia di qualcuno degli eletti, come previsto dall’art.24 dello Statuto, il Consiglio dei Delegati procederà alla proclamazione integrativa del subentrante nella persona del candidato non eletto che abbia comunque riportato il maggior numero di voti.
A termini dell’art.25, L.R. n.4 del 25/02/03, il Presidente della Giunta Regionale, entro quaranta giorni dalla data delle elezioni, provvede alla nomina dei membri di diritto. Il consiglio dei Delegati può tuttavia funzionare legittimamente e deliberare in attesa delle nomine dei membri di diritto.